11 Giu 2017

La Sfiga Giuridica dell'Albergatore: Furti, Prescrizione e Danneggiamento.

Tre istituti giuridici che dimostrano la sfortuna dell'albergatore

INSIDER - La Sfiga Giuridica dell'Albergatore: Furti, Prescrizione e Danneggiamento.

La verità, come accennavo nel titolo, è che l’albergatore è giuridicamente sfigato.

Oggi parleremo di 3 istituti che confermano quello che ho appena detto.

Il primo contempla il furto delle c.d. cose portate dai clienti. La fattispecie -sicuramente vissuta- è il nostro caro ospite che arriva alla reception e denuncia un furto di oggetti o valori avvenuto in camera.

Si configura così la responsabilità oggettiva dell’albergatore, fattispecie ben delineata dall’art. 1783 del Codice Civile. La legge in questo caso prevede la responsabilità dell’albergatore in caso di “deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo“. Quindi non solo l’ipotesi del furto, ma anche quella dei danni derivanti -ad esempio- da una perdita di acqua che abbia danneggiato cose del cliente.

 

In questo caso saremo tenuti a rimborsare il danno con un massimo dell’equivalente a 100 volte il prezzo del pernottamento pagato. In sostanza se la camera quella notte l’avete venduta a 80,00 euro sarete responsabili fino a 8.000,00 euro. Aggiungo che in caso di colpa dell’albergatore, la limitazione non opera.

Diversa è la previsione normativa dell’art. 1784 c.c.

Il caso è quello in cui il cliente ci consegna cose che noi accettiamo di custodire e sappiate che, tranne in rare eccezioni, siamo anche obbligati a farlo. In questa seconda ipotesi non c’è limite alla nostra responsabilità (e al valore che dovremo rimborsare).

Evitiamo di aprire parentesi giuridiche troppo lunghe e forse noiose ed andiamo al nocciolo della questione.

La sfida sta nel fatto che la responsabilità è di tipo oggettivo, ossia si presume. Quindi, in sostanza, dovremo risarcire l’ospite per il furto subito. Avete una polizza che copra questo rischio?

Se non l’avete vi consiglio di farla e se invece l’avete, vi consiglio comunque di prendere il contratto e studiare bene quali siano i rischi che  copre, con quali massimali e quale franchigia.

A volte capita qualche ospite che ci “provi”: spesso ragazzini che denunziano solitamente il furto di banconote. In questi casi il mio consiglio è di mandarli a fare una denunzia e poi inoltrare all’albergo richiesta di risarcimento. Quasi sempre desistono.

Per chiudere con il primo argomento vi ricordo che serrature elettroniche (che registrino gli accessi), videocamere di sorveglianza e casseforti nelle camere sono sempre buoni investimenti per la sicurezza.

Ah, un’ultima cosa: mettere i famosi avvisi “non si assume la responsabilità per le cose lasciate in camera ecc ecc.”, ricordatelo, non serve assolutamente a nulla.

Parliamo ora dell’istituto della prescrizione (fulminante) dei crediti dell’albergatore.

Anche in questo caso la sfiga ci assiste: per misteriosi motivi i crediti dell’albergatore si prescrivono in soli 6 mesi.

Quindi quando mandiamo una fattura, quando abbiamo un “sospeso”, specialmente se non conosciamo bene il debitore, prima dei sei mesi non dimentichiamoci di interrompere la prescrizione (ed averne prova): grazie alla tecnologia oggi lo possiamo fare comodamente con la pec (a meno che non siano privati e non abbiano un indirizzo di posta certificata).

Il terzo e  ultimo punto riguarda una recente modifica normativa: la depenalizzazione del reato di danneggiamento.

Perseguendo una finalità deflattiva, si è ben pensato di sopprimere questo tipo di reato -ahimè frequente- nelle strutture ricettive, lasciando in vita la fattispecie penale solamente per alcune ipotesi davvero particolari.

Nel caso un simpatico ospite, solo per gioco o perché magari è rientrato un pò alticcio in camera, decida di sfasciarvi la camera sappiate che ora l’unica possibilità  è un’azione di risarcimento civile.

Vi ricordo che, al contrario, nel caso in cui abbiate ben pensato di farvi giustizia da soli…..quello si che rimane un reato!

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